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Consenso informato: scelta libera e responsabile del paziente

  • Mirella Elisa Scotellaro

consenso medico informato

“Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente” (art. 35 del codice di deontologia medica).

Cosa dobbiamo intendere precisamente per “consenso informato”? E’ un diritto della persona che “trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (Sentenza della Cassazione n. 20984/2012).

Nella prassi è quel documento che il paziente sottoscrive nel sottoporsi ad alcuni accertamenti diagnostici o ad alcune terapie - soprattutto se inquadrano situazioni di rischio - a riprova della propria scelta libera e responsabile nell'intraprendere un determinato percorso di diagnosi, sperimentazione clinica o cura. Il principio che garantisce questa particolare forma di libertà di espressione del cittadino ha un valore assoluto, costituzionalmente garantito e pertanto non negoziabile. Ogni essere umano, infatti, in tutte le fasi della sua vita ha il diritto di disporre di sé stesso entro i limiti fissati dall'ordinamento giuridico e dai principi etici di rispetto per la vita generalmente accettati dai suoi consociati. La mancanza o l’invalidità del consenso informato produce sul piano giuridico, sia civile che penale, l’arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico (Sentenza della Cassazione Pen. n. 2347/2014) con gravi conseguenze per il medico che lo ha effettuato.

Il consenso informato deve anche testimoniare una soddisfacente relazione tra il medico e il malato, la quale va concepita come presupposto basilare di quel rapporto di fiducia e “alleanza terapeutica” che rappresenta in estrema sintesi un tutt'uno con l’atto medico.

Nella comunicazione con la persona sofferente il medico “deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate”.

Inoltre “Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche” (Art. 33 del Codice di Deontologia Medica). Dunque il medico ha l’obbligo di comunicare col paziente dicendogli la verità, per quanto scomoda possa essere, valutando di volta in volta con grande cautela tempi e modi per trasmetterla, tenendo conto delle specificità personali del soggetto che ha davanti, delle sue capacità cognitive e delle sue condizioni psicologiche, ma sempre rispettando la sua dignità morale e ricordando che il paziente grave intuisce autonomamente le sue reali condizioni, al di là di qualunque pietosa bugia. Il medico non è comunque l’unico soggetto tenuto all'informazione sullo stato di salute del malato: anche l’infermiere vi è coinvolto, come riportato nello stesso Codice Deontologico di questa categoria di operatori sanitari.

Le caratteristiche dell’informazione sono fondamentali per la sua comprensione. Le schede contenenti l’informazione sanitaria dovrebbero essere predisposte tenendo in debito conto che l’informazione stessa deve essere accessibile proprio a tutti, anche alle persone con basso livello di scolarità; deve essere trasmessa attraverso un linguaggio semplice, non contenente terminologia scientifica, né burocratica; deve essere veritiera; deve essere “essenziale” cioè provvista di un testo breve con frasi affermative; deve contenere la spiegazione con lessico elementare di eventuali termini tecnici; deve contenere parole che non si prestano ad una pluralità di significati; deve essere “esaustiva”, vale a dire completa; deve essere organizzata in sezioni, seguendo un ordine logico facile da ricordare; deve contenere sottolineature o parole in grassetto atte a catturare l’attenzione di chi legge; deve essere idonea a facilitare il dialogo tra medico e paziente.

Le predette schede informative devono essere sempre distinte, ma non disgiunte, dal modulo su cui il paziente firma il proprio consenso informato. E’ da sottolineare che non sempre la “Scheda informativa”  e il “Modulo del consenso” sono redatti come dovrebbero, ed è pertanto necessario che ogni cittadino, prima di apporre la firma, li legga molto attentamente, e si domandi se ha realmente “compreso” in tutta la sua portata ciò che sta per sottoscrivere .

Fonti: Codice di Deontologia Medica, Federazione Nazionale degli dei Ordini Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Codice Deontologico dell’Infermiere, Federazione Nazionale Collegi IPASVI - Sentenza della Cassazione n. 20984/2012 - Sentenza della Cassazione Pen. n. 2347/2014.

Mirella Elisa Scotellaro

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