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Il futuro delle pensioni per i giovani dopo la pandemia: gli effetti della cassa integrazione e come destinare il TFR

Con l’esplosione della pandemia lo stato centrale è dovuto intervenire massicciamente con strumenti di sostegno, come gli ammortizzatori sociali (casse integrazioni) che hanno aggravato la situazione del debito pubblico.

Altre misure come la quota 100 (moralmente giusta) non hanno certamente migliorato la situazione delle casse statali.

Oggi ci domandiamo quale sarà lo scenario futuro delle pensioni per i giovani, quali sono le scelte più convenienti che possono fare per il loro TFR (trattamento fine rapporto).

Ne parliamo con la dr. ssa CDL Noemi Secci Consulente del lavoro, esperta di pensioni, docente- relatrice e autrice per La previdenza facile per La legge per Tutti, La consulenza del lavoro per Eutekne, Focus Lavoro- Fiscal focus).

Ad oggi, quali sono i trattamenti di pensione previsti?

I trattamenti pensionistici riconosciuti dalle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps sono molto numerosi: oltre alla pensione di vecchiaia e anticipata ordinarie, difatti, è possibile ottenere speciali trattamenti in deroga, o che riguardano particolari categorie di lavoratori. Dalla pensione anticipata a 64 anni di età alla pensione di vecchiaia con 15 o addirittura 5 anni di contributi, dalla pensione di vecchiaia a 56 anni alla quota 100, le eccezioni ed i benefici non sono pochi (in calce all’articolo la nota tecnica).

Dopo quota 100 cosa succederà? 

Il problema del “dopo quota 100” non è certamente trascurabile, dal momento che si crea uno “scalone” tra chi riesce a maturare i requisiti (62 anni di età e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2021 e chi li matura dal 2022. In base a quanto abbiamo osservato, difatti, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si raggiunge dopo 5 anni (a 67 anni) rispetto all’età pensionabile con quota 100, mentre il requisito contributivo per la pensione anticipata si raggiunge con un'aggiunta di 4 anni e 10 mesi.

Sono numerose le ipotesi allo studio per rimediare a questo scalone di 5 anni, ma difficilmente saranno attuate proposte incisive, dal momento che sembrerebbero assai esigue le risorse economiche messe in campo.

Tra i vari trattamenti agevolati, sembrerebbe sicura la proroga di opzione donna, con la possibilità di raggiungere i requisiti (58 o 59 anni di età e 35 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2021 e non più entro il 31 dicembre 2020.

Molto probabile anche una proroga dell'Ape sociale che, lo ricordiamo, consiste non in un trattamento pensionistico, ma in un'indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, che può essere ottenuta soltanto da alcune categorie di lavoratori (invalidi dal 74%, disoccupati di lungo corso, caregiver e addetti ai lavori gravosi) a partire dai 63 anni di età e con un minimo di 30 o 36 anni di contributi(a seconda della categoria di appartenenza; le lavoratrici con figli hanno diritto a uno sconto massimo di due anni del requisito contributivo).

Con tutta probabilità ci sarà un largo ricorso ai cosiddetti prepensionamenti, dall’isopensione (che consente di anticipare l’uscita dal lavoro di ben 7 anni, con diritto a un’indennità sino alla maturazione della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria), all’assegno straordinario ed al contratto di espansione (queste due misure consentono un anticipo massimo sino a 5 anni).

Anche la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, sarà utilizzata quale indennità di accompagnamento alla pensione “di fatto”, consentendo una copertura contributiva massima sino a 24 mesi.

Quali sono le conseguenze contributive e quindi future di chi ha usufruito della Cig?

Fortunatamente, rispetto al passato (fino all’entrata in vigore della L. 155/1981), la tutela contributiva dei periodi di cassaintegrazione è migliorata. I lavoratori destinatari dei trattamenti di cassaintegrazione sia ordinari che straordinari hanno infatti diritto all’accredito dei contributi figurativi per i periodi non lavorati.

Questi accrediti figurativi, che rendono il periodo utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione, riguardano i periodi ammessi ad integrazione salariale straordinaria, ordinaria o speciale, con sospensione dell’attività lavorativa a zero ore oppure con riduzione di orario; l’accredito dei contributi figurativi può essere effettuato senza limiti di durata.

Per la precisione, i contributi figurativi accreditati per la cassa integrazione sono equiparati a quelli versati in costanza di attività lavorativa e sono quindi pienamente utili alla pensione, sia ai fini del diritto al trattamento che della sua misura, cioè del suo ammontare. Valgono non solo per la pensione di vecchiaia, ma anche per la pensione anticipata.

Se il lavoratore è in integrazione salariale a zero ore, l’importo figurativo da riconoscere è pari alla retribuzione lorda utilizzata per determinare il trattamento di integrazione salariale, senza penalizzazioni. In caso di orario ridotto, l’importo figurativo da riconoscere è pari alla differenza fra la retribuzione lorda da corrispondere in costanza di normale attività lavorativa e la retribuzione corrisposta in parte e assoggettata a contributi. In buona sostanza, il lavoratore in cassa integrazione non è penalizzato, da un punto di vista previdenziale.

Bisogna comunque contare che vi sono tutta una serie di elementi della retribuzione ed indennità, quasi tutti facenti parte dell’imponibile previdenziale, la cui erogazione è prevista solo per i lavoratori in servizio: tutti questi emolumenti, naturalmente, non sono erogati se l’attività lavorativa non è svolta e determinano, in prospettiva, un calo dell’imponibile previdenziale, quindi della pensione.

L’incremento della spesa previdenziale durante la pandemia come impatterà sulle future generazioni? 

Premetto che, in merito alla spesa previdenziale, le problematiche sono sorte ben prima della pandemia.

Il sistema della previdenza pubblica, che richiede un equilibrio tra entrate ed uscite, è entrato in crisi nel momento in cui il flusso dei contributi è risultato insufficiente per sostenere le uscite, cioè le pensioni pagate.

Lo squilibrio è dovuto, da un lato, al progressivo aumento della vita media della popolazione, che determina un periodo più lungo di corresponsione delle pensioni, dall’altro lato al forte rallentamento della crescita economica, che ha frenato le entrate contributive, con un numero di decrescente di occupati. Manca, in pratica, chi, versando i contributi, dovrebbe finanziare le pensioni attualmente in pagamento.

Per far fronte a questa situazione, sono state attuate una serie di riforme orientate a limitare la spesa pensionistica.

Le riforme hanno determinato un progressivo innalzamento dei requisiti di età e contribuzione richiesti per il pensionamento e la variazione del sistema di rivalutazione delle pensioni in pagamento, non più collegato anche alla dinamica dei salari reali (cioè al netto dell’aumento dei prezzi al consumo), ma soltanto all’andamento dell’inflazione.

In questo contesto, è intervenuta l’emergenza epidemiologica Covid, che ha determinato un incremento della spesa previdenziale non dovuto principalmente alle pensioni, ma alle integrazioni salariali e alle indennità a sostegno del reddito. Il numero dei trattamenti pensionistici in pagamento è invece diminuito per via dell’aumento della mortalità dei beneficiari.

Il rapporto del Dipartimento per le politiche della famiglia del 14.12.2020 evidenzia, in generale, le conseguenze negative della pandemia sui progetti di vita dei giovani. L’insicurezza economica, l’instabilità professionale, le difficoltà nel conciliare tempi di vita e di lavoro non spingono sicuramente chi si trova nella fascia 20-40 a “metter su famiglia”. La diminuzione dei posti di lavoro, dei giovani lavoratori e dei figli rappresentano fattori che incideranno negativamente sull’equilibrio tra entrate e uscite del sistema previdenziale, determinando un ulteriore calo dei “finanziatori” delle pensioni in pagamento.

Il covid ha abbassato l’età media della vita in Italia, ci saranno conseguenze sui trattamenti pensionistici?

Nel breve termine, il decremento dell’aspettativa di vita media avrà conseguenze positive sui trattamenti pensionistici: non ci sarà un aumento dei requisiti per l’accesso alla pensione nel biennio 2023-2024 (era stato previsto un incremento di 3 mesi). Inoltre, dal 2023 i coefficienti di trasformazione, cioè quelle cifre, espresse in percentuale, che trasformano la somma dei contributi rivalutati in pensione, per effetto del decremento della speranza di vita ritorneranno quelli utilizzati nel 2013.

In “soldoni”, prendendo ad esempio la situazione di un pensionato di 67 anni che esce dal lavoro nel 2023, con un montante contributivo di 300mila euro, significa poter contare su di una pensione annua di 17.478 euro contro una pensione di 16.725 euro spettante al pensionato di 67 anni con lo stesso montante che esce dal lavoro nel 2021 o nel 2022, ben 753 euro l’anno in più.

Da parte di tanti cittadini si opta per lasciare il Tfr in azienda, piuttosto che versarlo alla previdenza complementare forse un po’ per timore della stabilità dei fondi oppure perché al momento della cessazione il lavoratore preferisce averlo subito disponibile.  Che suggerimenti darebbe ai lavoratori su questa tema?

In realtà, devolvere il Tfr alla previdenza complementare offre comunque al lavoratore la possibilità di ricevere delle anticipazioni, in determinate ipotesi. Inoltre, quanto accantonato al fondo di previdenza complementare può essere riscattato, parzialmente in caso di inoccupazione per almeno 12 mesi e di collocazione in cassaintegrazione, completamente in caso di inoccupazione per almeno 48 mesi.

Detto questo, comprendo la posizione di chi, potendo contare su impieghi precari, preferisce ricevere subito il Tfr, quale sostegno immediato, alla cessazione del rapporto, ma non è possibile condividerla: purtroppo, i lavoratori devono prendere coscienza del fatto che non è più possibile poggiarsi sul solo pilastro della previdenza obbligatoria, ma è indispensabile, per assicurarsi un tenore di vita dignitoso, poter contare su un’ulteriore fonte di reddito.

Questa ulteriore fonte di reddito potrebbe anche non essere la pensione complementare, considerando anche che i rendimenti offerti dai fondi di previdenza integrativi non sono particolarmente elevati. Tuttavia, rispetto ad altre forme di investimento, ciò che rende l’adesione alla previdenza complementare conveniente è il regime di tassazione.

Investire il proprio denaro in altri modi, ad esempio acquistando titoli, azioni, obbligazioni, può offrire dei rendimenti più elevati, ma non ci si può improvvisare investitori: occorrono un’adeguata formazione ed una lunga esperienza, in caso contrario si rischia di perdere tutto

Nota tecnica

Elenchiamo innanzitutto i seguenti trattamenti pensionistici anticipati:

·        pensione anticipata ordinaria (art. 24 co. 10 DL 201/2011):

o   requisito contributivo:

§  42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;

§  41 anni e 10 mesi per le donne;

o   finestra:

§  3 mesi per la generalità dei lavoratori;

§  per gli appartenenti al comparto Scuola e Afam, rispettivamente il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno;

o   è possibile ottenere questa pensione in regime di cumulo, ossia sommando gratuitamente i contributi accreditati presso casse diverse;

·        pensione anticipata contributiva (art. 24 co. 11 DL 201/2011):

o   requisito anagrafico pari a 64 anni;

o   requisito contributivo pari a 20 anni; può essere ottenuta dai soli lavoratori privi di contribuzione antecedente al 1996, o aventi effettuato il computo presso la gestione separata;

o   requisito economico: una soglia minima dell’assegno pari a 2,8 volte l’assegno sociale;

o   è possibile ottenere questa pensione in regime di cumulo, ma i periodi contribuiti presso una cassa professionale, utili per il diritto, rilevano ai fini della misura della pensione solo previa deliberazione della cassa;

·        pensione anticipata con requisito ridotto per lavoratori precoci (L. 232/2016):

o   requisito contributivo: 41 anni di contribuzione, 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età; non può essere ottenuta dai soli lavoratori privi di contribuzione antecedente al 1996;

o   requisito personale: possono richiedere la riduzione del requisito contributivo per la pensione anticipata i soli lavoratori precoci che appartengano alle categorie dei disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74%, addetti ai lavori gravosi e usuranti;

o   finestra:

§  3 mesi per la generalità dei lavoratori;

§  per gli appartenenti al comparto Scuola e Afam, rispettivamente il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno;

o   è possibile ottenere questa pensione in regime di cumulo;

·        pensione anticipata Quota 100 (art. 14 DL 4/2019):

o   requisito anagrafico pari a 62 anni, da maturare entro il 31 dicembre 2021;

o   requisito contributivo pari a 38 anni, da maturare entro il 31 dicembre 2021;

o   finestra:

§  3 mesi per la generalità dei lavoratori;

§  6 mesi per i dipendenti pubblici (anche obbligo di dimissioni con 6 mesi di anticipo);

§  per gli appartenenti al comparto Scuola e Afam, rispettivamente il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno;

o   è possibile ottenere questa pensione in regime di cumulo, ma solo tra Gestione Separata, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, forme esclusive e sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria gestite dall’Inps;

·        pensione anticipata Opzione donna (art. 16 DL 4/2019):

o   requisito anagrafico pari a 58 anni per le dipendenti, 59 anni per le autonome, raggiunto entro il 31 dicembre 2020;

o   requisito contributivo pari a 35 anni, raggiunto entro il 31 dicembre 2020;;

o   finestra:

§  12 mesi per le dipendenti;

§  18 mesi per le autonome;

§  per le appartenenti al comparto Scuola e Afam, rispettivamente il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno;

o   non è possibile ottenere questa pensione in regime di cumulo;

·        pensione di anzianità in totalizzazione (D.lgs. 42/2006):

o   requisito contributivo pari a 41 anni;

o   finestra:

o   21 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito;

o   è possibile ottenere questa pensione sommando gratuitamente tutta la contribuzione posseduta presso le gestioni di previdenza obbligatoria, comprese le casse professionali;

·        trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti ed ai turni notturni (per almeno 7 anni nell’ultimo decennio o per almeno metà della vita lavorativa): la pensione si ottiene con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età, una quota (somma di età e contribuzione), pari a 96,7 e 35 anni di contributi; il requisito aumenta per chi possiede contribuzione di lavoro autonomo e per chi ha effettuato lavoro notturno da 64 a 78 notti l’anno;

Ecco invece quali sono i trattamenti pensionistici di vecchiaia attualmente vigenti:

  • pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24 co. 6 DL 201/2011):
    • requisito anagrafico pari a 67 anni;
    • requisito contributivo pari a 20 anni;
    • requisito economico: una soglia minima dell’assegno pari a 1,5 volte l’assegno sociale, per i soli lavoratori privi di contribuzione antecedente al 1996;
    • finestra:
      • per gli appartenenti al comparto Scuola e Afam, rispettivamente il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno;
    • è possibile ottenere questa pensione in regime di cumulo;
  • pensione di vecchiaia contributiva:
    • requisito anagrafico pari a 71 anni;
    • requisito contributivo pari a 5 anni; può essere ottenuta dai soli lavoratori privi di contribuzione antecedente al 1996 o aventi effettuato il computo presso la gestione Separata;
    • finestra:
      • per gli appartenenti al comparto Scuola e Afam, rispettivamente il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno;
    • è possibile ottenere questa pensione in regime di cumulo, ma i periodi contribuiti presso una cassa professionale, utili per il diritto, rilevano ai fini della misura della pensione solo previa deliberazione della cassa;
  • pensione di vecchiaia in deroga al requisito contributivo, o deroga Amato (D.lgs. 503/1992):
    • requisito anagrafico pari a 67 anni, salvo deroga del requisito anagrafico per invalidità;
    • requisito contributivo pari a 15 anni; la deroga del requisito contributivo è possibile se si possiedono 15 anni di contribuzione (780 settimane) accreditate prima del 31 dicembre 1992, se si è autorizzati ai contributi volontari prima della stessa data, o se si possiedono 15 anni di contribuzione da lavoro dipendente, 25 anni di anzianità contributiva e almeno 10 anni risultano lavorati discontinuamente;
    • è possibile ottenere la pensione in regime di cumulo, ma solo se tutte le gestioni interessate al cumulo prevedono la specifica deroga Amato;
  • pensione di vecchiaia in deroga al requisito anagrafico:
    • requisito anagrafico pari a 56 anni per le donne, 61 anni per gli uomini;
    • requisito contributivo pari a 20 anni, o 15 anni se beneficiari delle deroghe Amato;
    • requisito amministrativo: la deroga riguarda i soli lavoratori dipendenti del settore privato;
    • finestra:
      • 12 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito;
    • requisito sanitario: invalidità pensionabile almeno pari a 12 mesi;
    • è possibile ottenere questa pensione in regime di cumulo, ma solo se tutte le gestioni interessate al cumulo prevedono la specifica deroga;
  • pensione di vecchiaia per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti:
    • requisito anagrafico pari a 66 anni e 7 mesi;
    • requisito contributivo pari a 30 anni;
    • requisito economico: una soglia minima dell’assegno pari a 1,5 volte l’assegno sociale, per i soli lavoratori privi di contribuzione antecedente al 1996;
    • finestra:
      • per gli appartenenti al comparto Scuola e Afam, rispettivamente il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno;
    • è possibile ottenere questa pensione in regime di cumulo, ma solo interno all’Assicurazione generale obbligatoria;
  • pensione di vecchiaia in totalizzazione:
    • requisito anagrafico pari a 66 anni;
    • requisito contributivo pari a 20 anni;
    • requisito economico: una soglia minima dell’assegno pari a 1,5 volte l’assegno sociale, per i soli lavoratori privi di contribuzione antecedente al 1996;
    • finestra:
      • 18 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisiti;
    • è possibile ottenere questa pensione sommando gratuitamente tutta la contribuzione posseduta presso le gestioni di previdenza obbligatoria, comprese le casse professionali;
  • pensioni di vecchiaia per i non vedenti, con requisito ridotto sino a un minimo di 56 anni di età per gli uomini, 51 anni per le donne.

foto noemi secci 2021

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