Fermo o sequestro dell’autoveicolo: quando succede?
Con quest’articolo mi preme portare a conoscenza dei lettori quando e perché può succedere che vi sia un fermo o sequestro del proprio veicolo. Iniziamo col dire che tra fermo e sequestro vi è una precisa differenza, ovvero:
Il fermo non è mai definitivo ma sempre provvisorio e avviene solo per le violazioni ritenute più lievi. Nel periodo di fermo è comunque possibile sia vendere, avvertendo l’eventuale compratore del provvedimento di fermo, che rottamare l’automobile.
Il sequestro è invece previsto nei casi più gravi; tuttavia non si perde immediatamente la proprietà del veicolo ma questo rimane a disposizione del Prefetto che deciderà se restituirlo al legittimo proprietario o disporne la confisca. In questo caso non è possibile procedere a vendita o rottamazione del mezzo.
Vediamo adesso per quali violazioni scatta il fermo del veicolo.
- Ciclomotore sprovvisto di targa.
- Circolare con documenti ritirati.
- Circolazione di ciclomotori irregolari.
- Circolazione di veicoli non in regola con la revisione.
- Effettuare trasporti abusivi in conto proprio o per terzi.
- Esercitazione di guida senza istruttore a bordo.
- Esercitare abusivamente l’attività di autotrasporto.
- In caso di fermo cautelare per infrazioni. (immatricolazioni estere o privi di patente UE).
- Guida senza patente.
- Guidare con patente sospesa.
- Guidare veicoli senza avere i requisiti psico-fisici o di età prevista.
- Incauto affidamento del veicolo.
- Invertire il senso di marcia in autostrada.
- In caso di minori che trasportino passeggeri su motocicli o ciclomotori.
- Omesso uso del casco protettivo.
- Passeggeri trasportati su ciclomotori non omologati.
- Percorrere l’autostrada in senso contrario.
- Provocare un incidente perché guidato in stato di ebbrezza alcolica.
- Residente da più di un anno che guida con patente estera scaduta.
- Rifiutare l’accertamento nell’ipotesi di trovarsi alla guida sotto l’influenza di alcool o di stupefacenti.
- Targa non propria, contraffatta o non conforme alle norme vigenti.
- Varcare lo spartitraffico.
- Veicolo per il quale non è mai stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione.
Scatta invece il sequestro del veicolo, con possibile confisca dello stesso, nelle seguenti circostanze:
- Auto, rimorchi o motoveicoli che circolano privi della carta di circolazione.
- Ciclomotore privo della carta di circolazione.
- Circolare con una carta di circolazione temporanea o scaduta.
- Circolare con un veicolo sottoposto a fermo.
- Circolare oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza dell’assicurazione.
- Fare gare di velocità con veicoli a motore.
- Guidare con valori alcolemici superiori a 1,5 grammi per litro nel sangue.
- Guidare in stato di alterazione psico-fisica o dopo aver assunto stupefacenti.
- Guidare senza aver conseguito la patente di guida, o per revoca o non rinnovata per mancanza degli opportuni requisiti.
- In caso di recidiva – per più di tre volte – per infrazioni che attengono la circolazione con targa provvisoria e/o foglio di via.
- In tutti i casi in cui un veicolo, qualsiasi esso sia, sia stato usato per commettere un reato, anche se da parte di un minorenne.
- Partecipare, con veicoli a motore, a competizioni non autorizzate.
- Veicolo in circolazione di prova ma adibito ad un uso diverso. (dopo la terza violazione).
È bene precisare che in caso di confisca del veicolo le spese di custodia dello stesso devono essere comunque rimborsate; così come le spese di recupero e custodia del veicolo sottoposto a fermo o sequestro, sono sempre a carico del trasgressore e del proprietario dello stesso.
Se si vuole ottenere il dissequestro del veicolo, è necessario:
- Ricorrere a Prefetto o al Giudice di pace in caso di sequestro o fermo per motivi amministrativi.
- Ricorrere solo al Giudice di pace in caso di fermo o sequestro in causa di violazioni di natura penale.
Quanto riportato è attualmente il regolamento vigente nel nostro Stato italiano.