Controllo a distanza lavoratori: chiarimenti del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro è intervenuto, con la nota n° 1241 del 1° giugno 2016, per fornire chiarimenti sul comma 1 dell'art. 4 della legge n. 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del Decreto Legislativo n° 153/2015 (attuativo del Job Act).
L’intervento chiarificatore è relativo, dunque, agli accertamenti ispettivi e alle sanzioni per i datori di lavoro che, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente, abbiano installato impianti audiovisivi di sorveglianza sui luoghi di lavoro.
Si rammenta che la normativa vigente prevede che, in caso di installazione di strumenti di videosorveglianza dovuti ad esigenze tecnico-produttive, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, dai quali possa derivare la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, è necessario un accordo sindacale tra datore di lavoro e Organizzazioni Sindacali aziendali (RSU o RSA).
In caso di mancato accordo, il datore di lavoro deve chiedere l'autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
Nel caso in cui le succitate necessità dell'impresa riguardino più unità produttive dislocate sul territorio nazionale, l'accordo può essere raggiunto con le Organizzazioni Sindacali nazionali di Settore appartenenti alle associazioni comparativamente più rappresentative e, in alternativa, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero del Lavoro (Direzione Generale per le Relazioni Industriali), in luogo delle singole Direzioni del Lavoro.
I chiarimenti ministeriali vertono sul fatto che l'accordo o, in alternativa, l'autorizzazione, debbano essere, in ogni caso, propedeutici alla installazione degli impianti, ribadendo che anche la semplice installazione con impianti non funzionanti o funzionanti in maniera non
continuativa o, addirittura, "finti" (lo scopo dissuasivo appare evidente) comporta, come sostenuto a più riprese dalla stessa Corte di Cassazione, una violazione della norma, che si concretizza anche se il comportamento non ha avuto natura dolosa.
L’eventualità che il datore abbia informato tutti i lavoratori della esistenza di installare gli impianti video, non esonera comunque da tale obbligo.
Il Ministero del Lavoro ricorda che l'ispettore che accerti la mancanza di accordo sindacale o di autorizzazione deve procedere, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n°758/1994, ad irrogare la contravvenzione (ammenda da € 154 ad € 1.549 o l'arresto da 15 giorni ad un anno) e ad intimare al datore di lavoro la rimozione del dispositivo, e ad inoltrare il verbale alla Procura della Repubblica.
È previsto, inoltre, un termine di 30 giorni per adempiere, durante il quale il trasgressore può raggiungere un accordo sindacale o ottenere l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. In tali casi, il datore di lavoro avrà una sanzione amministrativa di 387 euro pari ad 1/4 dell'importo massimo (oltre alle spese di notifica), accompagnato dall’estinzione del reato, dopo che l'ispettore avrà informato il Giudice inquirente.