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Bozza decreto Ristoro: le misure di sostegno

In arrivo il nuovo decreto Ristoro che conterrà disposizioni per aiutare soprattutto imprese e sostenere l’economia.

Il testo si compone di 32 articoli, come segue:

Sommario

TITOLO I- SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA................................................................................. 3

ART. 1. (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE

RESTRITTIVE)............................................................................................................................................ 3
ART. 2. (R
IFINANZIAMENTO COMPARTO DEL FONDO SPECIALE DI CUI ALLARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1957, N.

1295)................................................................................................................................................... 6

ART. 3. (FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE)............................................... 7

ART. 4. (SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI) MANCANO RI E RT................................................... 7

ART. 5. (MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI)....................................................................................... 7

ART. 6. (RIMBORSO DI TITOLI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI DAL VIVO)............................................................. 9

ART. 7. (MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI)........................................... 10

ART. 8. (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELLACQUACOLTURA)................ 11

ART. 9. (CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA) -PROVVISORIA

......................................................................................................................................................... 12

ART. 10. (CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU)- PROVVISORIA................................................................... 13

ART. 11. (PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770)............................................................... 14

TITOLO II– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO..................................................................................... 14

ART. 12. (FINANZIAMENTO DELLA PROSECUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO PER LE CONSEGUENZE DELLEMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA)..................................................................................................................................... 15
ART. 13. (N
UOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON

RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE)............................................................................................... 16
ART. 14. (S
OSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DAL NUOVO LOCKDOWN) –

MANCA NORMA.................................................................................................................................. 22

ART. 15. (NUOVE MISURE IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA)............................................................................ 22

ART. 16. (NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO)........ 24

ART. 17. (ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELLACQUACOLTURA)............................. 25

ART. 18. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI)................................................................................. 28

TITOLO III – MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.......................................................................... 29

ART. 19. (DISPOSIZIONI URGENTI PER LESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA)........................................................................................................................... 29
ART. 20. (D
ISPOSIZIONI URGENTI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE

DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA)............................................................................. 30

ART. 21. (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISPOSTA TELEFONICA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA)............................... 32

ART. 22. (DISPOSIZIONI PER LESERCIZIO DELLATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NELLA VIGENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-

19) .................................................................................................................................................... 32
ART. 23. (D
ISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DEPOSITO DI ATTI, DOCUMENTI E ISTANZE NELLA VIGENZA

DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) ............................................................................................. 34

ART. 24. (MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO)............................................... 34

ART. 25. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO CONTABILE CONNESSE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE E DELLE UDIENZE DEL PROCESSO CONTABILE DURANTE LULTERIORE PERIODO DI

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA)......................................................................................... 35

ART. 26. (MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO)...................................................... 35

ART. 27. (DIFFERIMENTO ELEZIONI COMUNALI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE)........................................... 36

ART. 28. (DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE).............................................................. 37

ART. 29. (MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)........................ 38

ART. 30. (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)..................................................................................... 44

ART. 31. (FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ) ................................................................................................. 45

VEDIAMO ALCUNE MISURE

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.  Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) 

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per una durata massima di sei settimane

Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a)  al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività di cui al comma 2.

Ai fini dell’accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2.

L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b).

Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’Inps e l’Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito “Rem”) è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020

3. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento della quota del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 226 milioni di euro per l’anno 2020 nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

(Cancellazione della seconda rata IMU)- PROVVISORIA

Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a)  lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c)  lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

d) Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

e)  incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

f)  titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

g) titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b)titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c)assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.


Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 6.La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

 1.  Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all'articolo XXX(REM). La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3 e 5 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di XXX milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Minisattività lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per l’anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 30.000.000.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 30.000.000 per l’anno 2020, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all’allegato A, annesso al presente decreto.

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