Il Decreto Sicurezza Bis è legge
È un fatto, il Decreto sicurezza è legge. Il contrasto all’immigrazione clandestina è sempre stata una delle battaglie più assidue del vicepremier Matteo Salvini.
Il ministro dell’interno, infatti, dall’inizio del suo mandato ha ridotto drasticamente gli sbarchi circa dell’85%, così riporta il Vicepremier. Disincentivare gli sbarchi, diminuire i traffici illegale, l’unica soluzione per Matteo Salvini è un inasprimento di pena per chi trasgredisce alla nuova legge. Ed ecco il via libera alle multe.Così il decreto sicurezza bis disciplina multe che vanno da 10mila a 50mila euro per chi non rispetta il divieto di accesso nelle acque territoriali italiane. Sono così colpite dal decreto sicurezza bis anche le navi che effettuano anche il solo transito o la sola sosta senza aver ottenuto consenso.
COSA PREVEDE IL DECRETO SICUREZZA.
È al primo posto la lotta all’immigrazione clandestina. Il decreto sicurezza bis al Capo I disciplina immediatamente “Disposizioni urgenti in materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica”. Sono i primi 5 gli articoli che regolano tale immigrazione clandestina.
Ed è subito all’articolo 1 che si disciplina la facoltà e la funzione del ministro di limitare l’accesso alle navi. L’articolo così riporta: “può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, comma2, lettera g, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti”.
L’osservanza della normativa è, invece, imposto all’articolo 2: “il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti [..] In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000”. Un potenziamento al contrasto che non si limita alle sole navi con le relative sanzioni alquanto salate, ma il decreto sicurezza bis prevede anche un potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, così come disciplinato all’articolo 3. Con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il Vicepremier Salvini, ha deciso di stanziare ingenti somme per tali operazioni.
Gli ultimi due articoli del Capo I si occupano differentemente del caso di manifestazioni.
Fattispecie incriminatrici che prima non erano disciplinate da alcuna legge, ora lo sono.
L’articolo 6 prevede: “Chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urtificanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
E' l'articolo 7 a confermare l’inasprimento delle pene per diverse azioni prima non disciplinate, che prevede le modifiche a diversi articoli del codice penale.
Non solo immigrazione
Il decreto sicurezza bis non è solo una lotta all’immigrazione clandestina, seppure sia uno dei maggiori argomenti trattati dal vicepremier leghista.
La legge continua con nuove innovazioni e diversi cambiamenti in più settori. Al Capo II vengono previste “Disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”.
L’articolo 8 prevede che il ministero della Giustizia sia autorizzato ad assumere un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, con contratto a tempo determinato di un anno. Il vicepremier sostiene così una maggiore celerità dell’azione amministrativa.
Nel mirino del decreto finiscono anche le manifestazioni sportive, alle quali dedica in primis l’articolo 13 al Capo III che prevede la modifica alla legge 13 dicembre 1989, n 401.
All'articolo 6 sostituisce il comma 1 con un relativo comma primo dettagliato e molto specifico, suddiviso in diverse lettere utili a prevedere una vasta gamma di fattispecie incriminanti. Ad esempio alla lettera a): “Coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive […]”.
Ancora, alla lettera b): “Colore che, sulla base di elementi di fatto, risultino aver tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza […]”.
L’articolo 18 disciplina la sua entrata in vigore: “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.
Il presente decreto sicurezza bis è diventato legge.