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Famiglie e lavoratori: cosa cambia con la legge di bilancio 2020

calcolatrice pixaNell'ambito delle misure introdotte dalla legge di bilancio, chiediamo ad Alessia Potecchi responsabile del Dipartimento Economico Metropolitano del pd, una panoramica “tecnica”  sulle novità che porteranno beneficio alle famiglie e ai lavoratori.

Alessia, quali sono le novità della legge di bilancio,approvate al 31/12 per i lavoratori dipendenti e per le famiglie?

Alessia:  La manovra approvata alla fine di dicembre 2019 prevede un taglio delle tasse sul lavoro a partire da luglio 2020 per 3 miliardi che saliranno a  5 miliardi dal 2021. C’è stato un taglio delle tasse per i redditi medio-bassi che riguarda in particolare i lavoratori con redditi compresi tra 26.600 euro (tetto limite per percepire il bonus Renzi di 80 euro) e i 35.000 euro. L’intervento a favore dei lavoratori è stato discusso e concordato con le parti sociali. Costituisce un passo in avanti importante sulla strada della riforma fiscale che dovrà guardare con attenzione ad alcuni punti:

  • Revisione dell’IRPEF che nella sua struttura è diventata punitiva per i lavoratori a reddito fisso e per i pensionati. Il sistema delle aliquote va ripensato, va modificato per eliminare le diseguaglianze che sono aumentate per molti settori del lavoro autonomo.
  • E’ prevista la razionalizzazione delle deduzioni e delle detrazioni per favorire con una politica intelligente l’equità sociale e lo sviluppo economico. La Riforma Fiscale ha troppe rughe; è stata fatta nei primi anni ‘70 del secolo scorso. Sono state via via introdotte in cinquantanni diverse forme di tassazione e sono state definite agevolazioni ed esenzioni senza un disegno organico e spesso con indirizzi assurdamente contraddittori.
  • Ristrutturazione delle aliquote dell’IVA, con una frequente consultazione ed una approfondita verifica con le forze intermedie (Sindacati, Imprese, Associazioni ecc.…) e con le professioni (Commercialisti, Tributaristi, Avvocati, Notai ecc..).

Spiegaci come sono articolate le nuove misure a sostegno delle  famiglie

Alessia: Per le famiglie dal 2020 sono previste risorse aggiuntive : 600 milioni in più che salgono ad oltre 1 miliardo nel 2021 per una serie di misure a partire dalla gratuità degli asili nido per le fasce più basse. Viene creato un fondo per l’assegno unico e i servizi alle famiglie con una dotazione di partenza di due miliardi. Sulla maternità c’è stato un intervento che ha come obiettivo quello di impedire che le donne siano costrette a lasciare il lavoro dopo il primo anno di maternità, cosa che succede molto spesso. Si prevede uno sgravio contributivo fino a tre anni per gli imprenditori che mantengono in servizio le lavoratrici neo mamme anche oltre il termine obbligatorio dei 24 mesi. Il ministro dell’economia Gualtieri ha poi sbloccato 12 milioni di fondi per gli orfani dei femminicidi.

Nell'ambito dei nidi, quali sono le novità per il 2020?

Alessia:  Il servizio dei nidi sarà completamente gratuito per le fasce più basse di reddito.

I lavoratori dipendenti lamentano troppe trattenute sulla busta paga. Il bonus Renzi è confermato per il 2020 o ci sono aumenti? Ci sono altre misure a sostegno di lavoratori nella nuova legge?

Alessia:   Il taglio delle tasse ai lavoratori è un passo in avanti piccolo ma significativo sulla strada necessaria del riordino delle aliquote IRPEF con la riduzione della pressione fiscale. E’ stato scampato il pericolo che abbiamo corso questa estate con la FLAT TAX che avrebbe soppresso il principio costituzionale della progressività del prelievo fiscale. E’ stata saggia la trattativa che il Governo ha condotto con il sindacato che ha così portato a casa un risultato che era stato negato in maniera avventata da Renzi quando istituì il bonus da 80 euro. Occorre ora completare l’operazione prevedendo delle iniziative più consistenti per i pensionati e la NO TAX Area. Altro elemento da tenere presente è un intervento più completo sui livelli salariali: chi ha un reddito fisso guadagna poco, troppo poco. Siamo diventati in Europa il paese che ha registrato una diminuzione dei salari reali che è stata accompagnata da una crescente bassa produttività. L’attuazione della misura più importante della legge di stabilità, dopo la cancellazione degli aumenti Iva per il 2020 è l’alleggerimento delle tasse sulla fascia dei lavoratori con reddito annuo lordo tra 8.200 e 40.000 €. In particolare chi aveva il bonus Renzi di 80 € (redditi tra 8.200 e 26.860 €) avrà dal 1 luglio 20 Euro in più (100 in totale) al mese. Quelli che hanno un reddito tra 26.860 e 28.000 € avranno 100 € al mese in più (non avevano gli 80 € prima) oltre i 28.000 € lordi ci sarà in forma decrescente un aumento che si azzera a 40.000 € (ad esempio chi ha 33.000 € lordi avrà un bonus di 85 euro; per chi ne ha 37.000 il bonus è di 48€. Per chi ne ha 39.000 il bonus è di 16 €. La misura riguarda 16 milioni di lavoratori. Il bonus durerà per tutto il 2021.

Grazie Alessia per l’intervista.

Di seguito riportiamo lo stralcio normativo (Fonte ufficio legislativo Pd) per chi volesse andare nel dettaglio.

LEGGE DI BILANCIO 2020

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

 

Nota n. 4

SINTESI DELLE MISURE PER GLI ENTI LOCALI

  • “Contributi ai comuni per messa in sicurezza territorio” - Art. 1, comma 38

Si interviene sulla disciplina dettata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, incrementando gli stanziamenti previsti da 4,9 a 8,8 miliardi di euro. Inoltre, si ampliano le opere finanziabili includendovi l’efficientamento energetico degli edifici e si modificano i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi.

  • “Definizione dei tempi per l’utilizzazione di contributi destinati ai comuni” - Art. 1, comma 39

Si interviene sulla disciplina approvata nella manovra economica per il 2019 relativa a contributi ai comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Con le modifiche introdotte, il comune beneficiario del contributo per il 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro determinati termini, che decorrono dall'emanazione del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con cui è definito l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune. Si tratta del decreto 6 marzo 2019 "Assegnazione del contributo pari complessivamente a Euro 298.926.250,90 a favore dei comuni, per l'anno 2019, per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio". I termini, che decorrono dunque dal 6 marzo 2019, sono i seguenti: a) per le opere con costo inferiore o pari a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; b) per le opere il cui costo è superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi.

  • “Contributi ai comuni per progetti di rigenerazione urbana” - Art. 1, commi 42 e 43

Si prevede, per gli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione per complessivi 8,5 miliardi di euro di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, da adottare entro il 31 gennaio 2020.

 

  • “Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni” - Art. 1, commi da 44 a 46

Si istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico

  • “Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane” - Art. 1, commi da 47 a 50

Si istituisce un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  • “Contributi ai comuni per la progettazione di messa in sicurezza del territorio” - Art. 1, commi da 51 a 58

Si prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro nell’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

  • “Fondo per il finanziamento di opere su edifici destinati ad asili nido” - Art. 1, commi da 59 a 61

Si istituisce un fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034, per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici dí proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

  • “Modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità” - Art. 1, commi da 79 a 80

Si prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d’anno i Comuni possano rettificare l’accontamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di riscossione (commi 79-80).

  • “Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato - Rinnovo contrattuale" - Art. 1, comma 127;

Si integrano le risorse del Fondo per i contratti del personale dello Stato e si prevede che le graduatorie concorsuali approvate dal 2012 al 2017 siano utilizzabili sino al 30 settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. A regime, a partire dal 2020, le graduatorie avranno una vigenza biennale.

  • “Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni” - Art. 1, comma 163

Si introducono alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.

  • "Incremento Fondo solidarietà comunale per i comuni montani" - Art. 1, comma 551

Si prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di compensare l’importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell’IMU di loro spettanza.

 

  • “Indennità di funzione degli amministratori locali” - Art. 1, comma 552

Si prevede che gli adeguamenti delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali applicati ai sensi dell’articolo 82 del TUEL sono fatti salvi e sono legittimamente applicati. Resta fermo il divieto di applicare un nuovo aggiornamento dopo l’entrata in vigore della norma che ha abrogato la previsione (comma 552).

  • “Contributo IMU/TASI” - Art. 1, comma 554

Si destinano ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013.;

  • “Incremento delle anticipazioni di tesoreria in favore di enti locali” - Art. 1, comma 555

Si dispone l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

  • “Anticipazioni di liquidità per gli enti territoriali per il pagamento dei debiti” - Art. 1, comma 556

È prevista anche per il 2020 la possibilità di usufruire di ulteriore liquidità per pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2019 (comma 556). In particolare, si amplia le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La norma stabilisce il limite di ammontare delle anticipazioni, definisce le garanzie e fissa modalità e termini per la richiesta e il rimborso delle anticipazioni.

  • “Debiti enti locali” - Art. 1, comma 557

A partire dal 2020 (ma con effetti prevedibili dal 2021) si avvia un’operazione di abbattimento dei tassi di interessi praticati agli enti locali attraverso la ristrutturazione del debito (comma 557). L'operazione è demandata ad un decreto del ministro dell'economia che provvederà ad individuare le modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali.

  • “Unificazione IMU-TASI” - Art. 1, commi da 738 a 782

L'unificazione dell'IMU-Tasi rappresenta una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota. In particolare, si riforma l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche. Tra le altre principali innovazioni, si segnalano la riduzione dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l’anticipo al 2022 della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Per effetto delle modifiche apportate al Senato:  viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;  è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;  è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;  analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno;  si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.

  • “Riforma della riscossione degli enti locali” - Art. 1, commi da 784 a 814

Si avvia una riforma della riscossione locale, finalizzata a migliorare la capacità di gestione delle entrate dei Comuni, assegnando strumenti più efficaci e dando stabilità ad un settore che ha conosciuto troppi anni di incertezza (commi 784-815).

  • "Canone Unico- Osp Pubblicità" - Art. 1, commi da 816 a 847

Viene introdotto il canone unico OSP-Pubblicità, a decorrere dal 2021 (commi 816-847), ma con limite all’incremento delle tariffe Tosap e Cosap 2020 entro il tasso di inflazione programmato (co. 843). In particolare, si istituisce dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. Inoltre, si istituisce il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI. Si segnala, infine, che è stata introdotta la possibilità per gli enti locali di frazionare in ore le tariffe del canone sull’occupazione dei mercati, in relazione all’orario effettivo e alla superficie occupata e si introduce inoltre una scontistica per le occupazioni dei mercati aventi carattere ricorrente e con cadenza settimanale. Per il 2020 si vieta agli enti locali di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato.

  • “Rettifica del Fondo di solidarietà comunale” - Art. 1, commi da 848 a 851

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024. Si tratta del recupero chiesto da Anci lo scorso anno, anche in sede giudiziale, delle risorse che dovevano essere restituite a partire dal 2019 per il venir meno del taglio previsto dal dl 66/2014 (commi 848-851). L’incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo nel riparto del Fondo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse saranno stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Si segnala, inoltre, una riduzione della dotazione annuale del Fondo a partire dall’anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui, riferita alla minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell’unificazione di tale imposta con la TASI, di cui all’articolo 95.

  • " Revisione dei criteri della spesa per il personale" - Art. 1, comma 853

Sono stati rivisti alcuni criteri applicativi della riforma della spesa per il personale, con la finalità di favorire le assunzioni nei piccoli Comuni facenti parte delle Unioni di Comuni

 

  • Rinvio al 2021 di misure per ritardi nel pagamento dei debiti commerciali” - Art. 1, commi 854 e 855

Fondo di garanzia dei debiti commerciali. È prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (FGDC, commi 854-855)

  • “Modalità del ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali” - Art. 1, comma 876

Si amplia la possibilità per le regioni e gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) di ripianare il disavanzo di amministrazione quando questo sia riferito all’esercizio precedente e sia dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni. Il disavanzo può essere ripianato dall’ente, nei tre esercizi successivi:  in quote costanti, con altre risorse dell’ente;  in quote determinate dall’esigibilità dei trasferimenti dovuti, sulla base del piano di erogazione delle somme concordato con il livello di governo tenuto al pagamento.

  • "Rifinanziamento del Fondo sentenze esecutive" - Art. 1, comma 877

E' previsto il rifinanziamento del Fondo sentenze esecutive a seguito calamità e cedimenti strutturali, prevedendo una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.

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