• NEWS
  • Etichette dei prodotti alimentari: le nuove regole comunitarie

Etichette dei prodotti alimentari: le nuove regole comunitarie

L’obbiettivo è quello di avere  etichette più chiare, più visibili e più complete, per saperne davvero di più su ciò che mangiamo.

supermercato milanoIl Regolamento della Commissione Europea 1169/2011, al CAPO II, Art. 3, testualmente recita: “La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.

Dal testo appare dunque evidente il perseguimento della finalità della massima trasparenza delle informazioni presenti sulle etichette dei cibi in commercio, così da promuoverne un acquisto e un consumo più consapevole da parte dei clienti, senza influire, al tempo stesso, sulla libera circolazione delle merci. I Paesi membri avranno tre anni di tempo per adeguarsi.

Queste le principali novità, sintetizzate in 20 punti essenziali.

  1. Tutti gli alimenti confezionati dalle aziende produttrici debbono riportare una tabella nutrizionale riferita a 100 g ovvero a 100 ml di prodotto;
  2. Sono esenti dall’obbligo di cui al punto precedente i cosiddetti “prodotti pre-incartati” (cioè quelli divisi in porzioni direttamente dai reparti interni dei supermercati), i prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati, quelli stagionali, l’acqua, gli integratori alimentari, le farine, i dolcificanti, le spezie;valori nutrizionali medi
  3. I caratteri tipografici delle etichette debbono rispettare una grandezza minima di 0,9 mm per le confezioni più piccole, e una grandezza minima di 1,2 mm per le altre confezioni.
  4. Le informazioni sui  dati nutrizionali e sull’origine del prodotto debbono essere ricomprese nello stesso campo visivo della denominazione di vendita;
  5. Se la superficie dell’imballaggio è al di sotto dei 10 cm quadrati, basta che siano riportate le notizie essenziali sul prodotto: denominazione di vendita, eventuali allergeni, peso netto e scadenza, mentre la lista degli ingredienti può essere indicata con altre modalità (per esempio con apposito cartello negli stand);
  6. La data di scadenza deve risultare perfettamente visibile non solo sull’involucro esterno ma anche sulle varie porzioni, se confezionate singolarmente;
  7. L’impiego di sostanze che possano produrre intolleranze o allergie alimentari deve essere evidenziato nell’etichetta, ad esempio mediante sottolineatura, diverso colore o differente carattere tipografico; stesso obbligo viene previsto per le attività commerciali di somministrazione al pubblico che potranno adeguare i loro menù o affiggere appositi avvisi per i clienti;
  8. Le carni suine, ovine, caprine, nonché quelle di pollame e di volatili– come è già previsto da anni per le carni bovine – a partire dal mese corrente debbono riportare sull’etichetta il luogo di allevamento e quello di macellazione;
  9. I salumi devono indicare in etichetta l’eventuale impiego di involucri non commestibili;
  10. Il pesce deve essere etichettato sia con il proprio nome scientifico, sia con il nome commerciale, con la precisazione se si tratti di pesce di allevamento, di acqua dolce o salata, e deve contenere l’indicazione del luogo di pesca nonché degli attrezzi di pesca impiegati;
  11. Carni e pesce congelati o surgelati debbono riportare la data di congelamento o surgelamento, mentre, se venduti decongelati, devono riportare la dicitura “decongelato”;
  12. Gli “alimenti preparati” con carni/pesce debbono recare l’indicazione precisa di tutti gli ingredienti usati per la preparazione
  13. Le notizie sull’origine del prodotto sono obbligatorie, inoltre, in tutti quei casi nei quali la loro mancanza può indurre in errore il consumatore, come ad esempio può accadere per alimenti prodotti all’estero e commercializzati come prodotti italiani;
  14. La generica dicitura “oli vegetali” non è più ammessa dalla nuova riforma in quanto “ingannevole” per i consumatori, i quali - fino ad oggi - hanno molto spesso ingerito grassi tropicali low cost, dannosi per la salute, senza rendersene conto: sarà quindi necessaria l’esatta indicazione del tipo di olio usato e dell’eventuale impiego di oli o grassi totalmente o anche parzialmente idrogenati;
  15. I trattamenti subiti dal prodotto e dai suoi ingredienti ( ad esempio l’utilizzo di eventuali sostanze liofilizzate) dovranno essere indicati in etichetta in maniera chiara;
  16. Le bevande contenenti caffeina in dose superiore ai 150 mg/l devono contenere, oltre che la dicitura “Tenore elevato di caffeina” già prevista dal 2003, anche l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o in allattamento”;
  17. In caso di sostituzione di ingredienti abitualmente usati per la preparazione di un dato alimento, è necessario segnalarlo nell’etichetta onde non pregiudicare le “aspettative” del consumatore;
  18. Il marchio commerciale deve essere accompagnato dall’indirizzo completo di comune, via e numero civico della sede “dell’operatore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto”;
  19. Diventa facoltativa l’aggiunta (che prima era invece obbligatoria) dell’indicazione relativa allo stabilimento di produzione, la qual cosa ha suscitato non poche “legittime polemiche” da parte di tutti coloro che, avendo fatto del “Made in Italy” una precisa scelta di lavoro secondo canoni di eccellenza internazionalmente riconosciuta, sono pronti su questo argomento a dare battaglia;
  20. Novità assoluta: le sopradescritte finalità di garanzia per i consumatori, introdotte dalla riforma europea sulle etichette, si estendono al commercio di alimenti sul web!                                                                                                      
Pin It

Copyright © 2006 - 2023 MilanoFree.it, testata registrata Trib. Milano n. 367 del 19/11/2014  IT11086080964