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Ricetta medica elettronica: cosa cambia

ricetta elettronica

Dal primo marzo di quest’anno entra in vigore la “ricetta elettronica” o, in termine più tecnico, della “dematerializzazione della ricetta medica”. Vediamo allora di cosa si tratta e quali sono le nuove norme.

La normativa che regola questo processo è contenuta in due provvedimenti legislativi e in un Decreto Ministeriale, e precisamente l’Art. 11 della Legge 30/7/2010, n. 122. Il D.M. del 2/11/2011, Art. 13 del D.L. 17/12/2012. Quali sono gli obiettivi che questa Legge vuole raggiungere? Innanzi tutto di appropriarsi delle prescrizioni per verificarne le attribuzioni e il budget, effettuare una sorveglianza sul farmaco ed epidemiologica, in parole povere avere un monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica a carico del SSN.

Sperando che poi questo non comporti, per il cittadino, un ulteriore aggravio di spesa o difficoltà nell’eventuale richiesta di prestazioni sanitarie. Altro obiettivo è di giungere all’eliminazione di supporti cartacei, evitando consumi e sprechi di carta con i relativi costi. Tutti i medici e tutte le Farmacie sul territorio nazionale sono tecnologicamente in grado di poter operare per questo fine. Il medico non riceverà più i blocchi di ricette cartacee, quelle rose per intenderci, ma solo una serie di numeri, definiti NRE, che altro non sono che le ricette elettroniche e che sono fornite dalle ASL. Per prescrivere un farmaco o una visita specialistica, il medico si connetterà, tramite il proprio PC, al sistema di riferimento e, dopo essersi identificato, eseguirà la prescrizione inserendo anche il Codice Fiscale dell’assistito.

A questo punto il dottore stampa un promemoria che consegna all’utente e che riporta tutte le prescrizioni, questo permette di poter ricevere quanto nella ricetta qualora sorgesse un’impossibilità di accedere via PC. L’assistito, giunto in farmacia, consegna il promemoria e il farmacista erogherà il farmaco. La medesima operazione va compiuta per visite specialistiche o analisi da eseguire nelle sedi ASL o ospedaliere. La ricetta elettronica vale in tutte le farmacie del territorio nazionale, sia pubbliche sia convenzionate. Adesso, pare sino all’inizio del 2018, sono esclusi da questo nuovo metodo alcuni farmaci quali: la fornitura di ossigeno, gli stupefacenti, le prescrizioni per erogazione diretta in continuità d’assistenza, i farmaci con piano terapeutico Aifa. Se un cittadino non può recarsi a ritirare il promemoria elettronico, lo potrà ricevere a casa tramite un’email, dove dovrà poi stamparlo.

Solo che se il cittadino in questione non possiede una stampante? Un dubbio comunque sorge, siamo sicuri al cento per cento che sia garantita la sicurezza e la privacy di ogni paziente? Siamo certi che nessuno, magari qualche pirata informatico, possa accedere a questi dati molto personali e riservati? Mi pare doveroso che chi di dovere fornisca questa garanzia.

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